Consiglio di Stato sez. III - Sentenza n. 4242 del 10/05/2024

SOGGETTI ATTIVI (L. 241/90) - PROCEDIMENTO (L. 241/90) (Fase di iniziativa) - TUTELA GIUDIZIALE DAVANTI AL G.A.

La III Sezione del Consiglio di Stato ribadisce che la legittimazione all'accesso ex art. 22 e ss. L. 241/90 sussiste anche in relazione ad atti amministrativi rispetto ai quali è scaduto il termine per l’impugnazione (<< .. deve escludersi che la sopravvenuta perdita dell’azione giurisdizionale a difesa di quest’ultima (per l’inutile decorso dei termini per il suo esercizio) implichi, quale conseguenza automatica, la consumazione dell’attualità dell’interesse all’ostensione dei documenti che rivelano l’illegittimità del provvedimento rimasto inoppugnato, a fronte di strumenti di protezione diversi ed ulteriori rispetto al ricorso giurisdizionale (quali, ad esempio, la formulazione di istanze di riesame, la sollecitazione dell’esercizio di poteri di autotutela, la presentazione di esposti all’indirizzo delle autorità preposte al controllo della regolarità dell’azione amministrativa in questione, contenenti la denuncia di eventuali violazioni emerse dall’accesso, la formalizzazione di pretese risarcitorie >>) [vedi Scheda Tesi della strumentalità in senso ampio].
Per la Sezione se l'istanza di accesso non precisa la posizione legittimante, l’Amministrazione non è << tenuta ad esperire un’istruttoria per accertare la sussistenza di un interesse concreto ed attuale del richiedente l’accesso e, pur tuttavia, una volta che essa,  in attuazione dei principi di buona fede e collaborazione con gli amministrati, abbia sollecitato una precisazione dell’istanza e tale precisazione sia stata operata, non vi è ragione per sanzionare di inammissibilità l’iniziativa del privato .. >> [vedi Scheda Dovere di soccorso e di collaborazione della P.A. nella fase di presentazione dell'istanza].
Un’istanza di accesso ex art. 24, comma 7, L. 241/90 motivata con riferimento alle esigenze di difesa in un determinato giudizio non può essere considerata meramente reiterativa di una precedente istanza di accesso motivata con riferimento ad altro e distinto giudizio, ancorché entrambe le istanze riguardino i medesimi documenti [vedi Scheda Termine per il ricorso].
 

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