Avviso del 08/10/2026
CORSO DI FORMAZIONE ON LINE SUL DIRITTO DI ACCESSO IN MATERIA EDILIZIA, URBANISTICA ED AMBIENTALE
L’Associazione OSSERVATORIO P.A. organizza un CORSO DI FORMAZIONE ON LINE in materia di ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA EDILIZIA, URBANISTICA ED AMBIENTALE che sarà tenuto dall’Avv. Andrea Berti (direttore del portale www.dirittoaccesso.it)
Venerdì 4 dicembre 2026 (ore 9,00 – 12.30).
Per consultare il programma dettagliato, i costi e la scheda di iscrizione cliccare qui sotto.
Avviso del 07/10/2026
QUESITO N. 12/2026
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO AGLI ATTI DELLE PROCEDURE CONTRATTUALI
Quesito posto da un’Azienda sanitaria: << E’ pervenuta richiesta FOIA su offerta tecnica di Società aggiudicataria (appalto fornitura di servizi), da parte di un qualunque cittadino. L'offerta tecnica non è pubblicata e la ditta ha chiesto di limitare l'ostensione in caso di accesso difensivo con oscuramento di alcune parti. Chiediamo dunque se poter procedere con l'ostensione adottando i relativi omissis previa notifica al controinteressato. >>.
Per la risposta vedi
Risposte ai Quesiti.
T.A.R. Emilia Romagna Bologna - Sentenza n. 1481 del 21/09/2026
TUTELA GIUDIZIALE DAVANTI AL G.A. (Difesa in giudizio)
Anche se il ricorrente sta in giudizio personalmente avvalendosi della facoltà prevista dagli artt. 23 e 116, comma 1, Codice del Processo Amministrativo, resta fermo l’obbligo di osservare le forme previste dalla legge per la notifica del ricorso, che non può essere fatta in proprio dal ricorrente (facoltà consentita soltanto agli avvocati ex Legge 53/1994), ma deve essere eseguita dall’Ufficiale giudiziario ex art. 137 c.p.c., a cui l’art. 39 c.p.a. rinvia (nel caso di specie il ricorrente aveva notificato il ricorso tramite la propria PEC e il TAR ha dichiarato, anche per questo motivo, il ricorso inammissibile) [vedi
Tutela giudiziale davanti al G.A.].
T.A.R. Lazio Roma - Sentenza n. 15052 del 21/09/2026
OGGETTO (L. 241/90) (Atti interni)
Costituisce “atto interno” ostensibile ai sensi dell’art. 22 L. 241/90 la nota interna (citata nel provvedimento finale) con cui una Direzione amministrativa di AGCOM trasmette al Servizio Giuridico la bozza preliminare di un’ordinanza-ingiunzione, chiedendone la revisione giuridica, non ostandovi l’art. 13 del Regolamento AGCOM n. 205/2023 che prevede che sono “sottratti all’accesso, ai sensi dell’articolo 24 della legge n. 241/1990: a) le note, gli appunti, le bozze preliminari, le proposte degli uffici e ogni altra elaborazione con funzione di studio e preparazione del contenuto di atti o provvedimenti;” [per un approfondimento vedi
Atti interni].
T.A.R. Trentino Alto Adige Bolzano - Sentenza n. 169 del 17/09/2026
LIMITAZIONI DEL DIRITTO DI ACCESSO (L. 241/90) (Accesso difensivo ex art. 24 comma 7 L. 241/90 - Disparità di trattamento)
Il gestore di un esercizio commerciale che contesta in via giudiziale la debenza del canone patrimoniale per l’esposizione pubblicitaria ha diritto ex art. 24, comma 7, L. 241/90 di accedere agli atti di accertamento dello stesso canone emessi nei confronti di un gestore di un’attività analoga presso il medesimo Comune, onde verificare l’omogeneità nella interpretazione ed applicazione delle disposizioni relative alla predetta imposta [vedi
Accesso difensivo (art. 24 comma 7 L. 241/90) - Tesi della valutazione "in astratto"].
T.A.R. Veneto Venezia - Sentenza n. 1799 del 14/09/2026
ACCESSO AGLI ATTI DELLE PROCEDURE CONTRATTUALI (Segreti tecnici o commerciali)
Non costituiscono “segreti tecnici o commerciali” ex art. 35 Codice dei contratti e art. 98 D.Lgs. 30/2005 le informazioni riguardanti le modalità di organizzazione del servizio di asilo nido comunale (progetto pedagogico, programmazione educativa, protocollo per i minori in situazione di fragilità, ecc.), in quanto da una parte non risulta dimostrato il loro valore economico e le misure adottate per mantenerle segrete e dall’altra si tratta di informazioni agevolmente conoscibili dagli stessi utenti del servizio [per un approfondimento vedi
Segreti tecnici o commerciali].
Avviso del 14/09/2026
QUESITO N. 11/2026
DISCIPLINE SPECIALI - ACCESSO AGLI ATTI DEI PROCEDIMENTI EDILIZI
Quesito posto da un Comune: << Casistica: richieste di accesso agli atti presentate dalla proprietà o da loro delegati per immobili industriali o condomini, quindi con più unità immobiliari per ogni piano dell'edificio. Modalità attualmente in uso: omettere le tavole riguardanti piani diversi da quanto richiesto (es. richiesta per sub. al piano terra - omissione dei piani 1° e 2°) e ostensione di quelle del piano di riferimento (n.b. ci si riferisce esclusivamente alle pratiche edilizie originarie di costruzione degli immobili o comunque pratiche che riguardano l'intero edificio, non a quelle di eventuali modifiche successive presentate dalle singole proprietà). Si chiede se ai fini del rispetto del principio di minimizzazione e proporzionalità si debba procedere all'oscuramento, anche sulle tavole ostese, delle parti riguardanti altri subalterni o comunque parti non riguardanti la porzione d'interesse. >>.
Per la risposta vedi
Risposte ai Quesiti.
Consiglio di Stato adunanza plenaria - Sentenza n. 8 del 09/09/2026
TUTELA GIUDIZIALE DAVANTI AL G.A. (Rito specialissimo ex art. 36 Codice dei contratti)
L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato si pronuncia su alcune questioni riguardanti il rito specialissmo previsto dall'art. 36 del Codice dei contratti, affermando i seguenti principi di diritto:
<< Il rito speciale super-accelerato in materia di accesso, previsto dall’articolo 36, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in quanto previsto da una disposizione eccezionale insuscettibile di estensione analogica, è applicabile nel solo caso tipico in cui, contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione di cui al comma 1, la stazione appaltante o l’ente procedente abbia adempiuto agli obblighi informativi di cui ai commi precedenti, dando anche atto delle decisioni adottate sulle richieste di oscuramento. In caso di inosservanza sostanziale di detti obblighi, si rispande la disciplina del rito dell’accesso di cui all’articolo 116 del codice del processo amministrativo. >>.
<< Il rito speciale super-accelerato in materia di accesso previsto dall’articolo 36, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, presuppone l'adozione di una decisione specifica ed espressa sulla richiesta di oscuramento, non potendosi considerare sufficiente, quale provvedimento implicito, la mera pubblicazione dell'offerta tecnica in forma, in tutto o in parte, oscurata, eventualmente accompagnata dalla richiesta di oscuramento. >>.
[Per un approfondimento vedi
Rito specialissimo ex art. 36 D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti)].
T.A.R. Lombardia Milano - Sentenza n. 4181 del 08/09/2026
ACCESSO AGLI ATTI DELLE PROCEDURE CONTRATTUALI (Diritto di informazione dei candidati e degli offerenti) (Segreti tecnici o commerciali)
E' illegittimo l’oscuramento dei “dati personali” delle persone fisiche menzionate nella documentazione amministrativa presentata dall’aggiudicatario (di cui vanno verificati i requisiti soggettivi), atteso che le limitazioni dell’accesso agli atti di gara sono stabilite dall’art. 35 D.Lgs. 36/2023 e la norma non prevede la possibilità di tale oscuramento [per un approfondimento vedi
Limitazioni al diritto di informazione dei candidati/offerenti].
Non costituiscono “segreti tecnici o commerciali” i prezzi unitari con cui è composta l’offerta economica dell’aggiudicataria, in mancanza di un’idonea motivazione a supporto dell’oscuramento [vedi
Segreti tecnici o commerciali].
T.A.R. Veneto Venezia - Sentenza n. 1773 del 07/09/2026
ACCESSO CIVICO AGLI ATTI DELLE PROCEDURE CONTRATTUALI
Va accolta l’istanza di accesso civico generalizzato ex D.Lgs. 97/2016 presentata al Comune dalla società incaricata in passato di redigere il Piano comunale di protezione civile ed avente ad oggetto la documentazione relativa all’affidamento tramite MEPA del nuovo incarico ad altra società per l’aggiornamento del Piano, compreso l’offerta, le autodichiarazioni riguardanti le pregresse esperienze analoghe e lo scambio di corrispondenza che ha portato alla conclusione del contratto, fatto salvo l’oscuramento delle informazioni contenenti “segreti tecnici o commerciali” [per un approfondimento vedi
ACCESSO CIVICO AGLI ATTI DELLE PROCEDURE CONTRATTUALI].