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Direttore responsabile Avv. Andrea Berti
ISSN 2532-800X

Consiglio di Stato sez. III - Sentenza n. 2406 del 23/03/2026

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (LIMITAZIONI - Accesso parziale con oscuramento dati)

La III Sezione del Consiglio di Stato precisa che quando vi è la possibilità di disporre un accesso parziale in applicazione dell’art. 5-bis, comma 4, D.Lgs. 33/2013, la P.A., se intende respingere in toto l'istanza di accesso civico generalizzato, deve motivare per quale ragione, anche in caso di oscuramento di taluni dati e informazioni, l’accesso parziale verrebbe a pregiudicare “in concreto” gli interessi di cui all’art. 5-bis, consentendo la re-identificazione dei soggetti convolti (nel caso di specie è stata confermata T.A.R. Roma 2025/20335 che aveva ritenuto illegittimo il provvedimento di diniego dell’istanza di accesso civico generalizzato al registro degli eventi critici tenuto dal gestore di un Centro di permanenza per i rimpatri motivato con esigenze di tutela della riservatezza dei soggetti coinvolti, atteso che dette esigenze possono essere adeguatamente soddisfatte con l’oscuramento dei dati personali ex art. 5 bis, comma 4, D.Lgs. 33/2013, senza possibilità di re-identificazione degli stessi) [vedi Limitazioni relative (art. 5-bis c. 1 e 2 D.Lgs. 33/2013)].

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