Diritto Accesso

PORTALE GIURIDICO TEMATICO DEDICATO ALL’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Direttore responsabile Avv. Andrea Berti
ISSN 2532-800X

T.A.R. Sicilia Catania - Sentenza n. 2564 del 23/09/2026

TITOLARITA ATTIVA (L. 241/90) - LIMITAZIONI DEL DIRITTO DI ACCESSO (L. 241/90) (Segreto istruttorio penale)

La legittimazione all'accesso sussiste anche in relazione ad atti amministrativi rispetto ai quali è scaduto il termine per l’impugnazione; << D’altronde … l’eventuale decorso dei termini per l’impugnazione del provvedimento (sanzionatorio) non determina il venir meno dell’interesse all’accesso, ben potendo la documentazione richiesta essere necessaria ai fini della proposizione di istanze di autotutela, dell’esperimento di azioni risarcitorie, della verifica della correttezza dell’iter istruttorio e degli accertamenti tecnici svolti dall’Amministrazione, ovvero della predisposizione delle difese nell’ambito di procedimenti amministrativi, civili o penali connessi ai medesimi fatti. >> [per un approfondimento vedi Titolarità attiva (L. 241/90) - Tesi della strumentalità in senso ampio].
Il comproprietario di un immobile destinatario di un provvedimento di riduzione in pristino per la realizzazione di un abuso edilizio ha diritto ex art. 24, comma 7, L. 241/90 di accedere agli atti istruttori del procedimento (esposto del comproprietario e verbale di sopralluogo redatto dalla Polizia Municipale e dall’Ufficio Tecnico comunale), non potendo il Comune opporre il segreto penale ex art. 329 c.p.p. sulla base del semplice fatto di avere trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica, se non risulta che gli stessi siano stati compiuti nell’esercizio dell’attività di polizia giudiziaria [vedi Segreto istruttorio penale].

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