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Direttore responsabile Avv. Andrea Berti
ISSN 2532-800X

T.A.R. Emilia Romagna Bologna - Sentenza n. 1481 del 21/09/2026

TUTELA GIUDIZIALE DAVANTI AL G.A. (Difesa in giudizio)

Anche se il ricorrente sta in giudizio personalmente avvalendosi della facoltà prevista dagli artt. 23 e 116, comma 1, Codice del Processo Amministrativo, resta fermo l’obbligo di osservare le forme previste dalla legge per la notifica del ricorso, che non può essere fatta in proprio dal ricorrente (facoltà consentita soltanto agli avvocati ex Legge 53/1994), ma deve essere eseguita dall’Ufficiale giudiziario ex art. 137 c.p.c., a cui l’art. 39 c.p.a. rinvia (nel caso di specie il ricorrente aveva notificato il ricorso tramite la propria PEC e il TAR ha dichiarato, anche per questo motivo, il ricorso inammissibile) [vedi Tutela giudiziale davanti al G.A.].

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