Diritto Accesso

PORTALE GIURIDICO TEMATICO DEDICATO ALL’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Direttore responsabile Avv. Andrea Berti
ISSN 2532-800X

T.A.R. Veneto Venezia - Sentenza n. 1735 del 02/09/2026

TUTELA GIUDIZIALE DAVANTI AL G.A. (Termine per il ricorso) - ACCESSO AI DATI E DOCUMENTI DA PARTE DELLA P.A. (Accesso documentale ex L. 241/90 da parte della P.A.)

Se, a seguito del rigetto di un’istanza formulata ai sensi dell’art. 50 D.Lgs. 82/2005, la P.A. formula una nuova domanda di accesso sui medesimi documenti sulla base della Legge 241/90, il mutamento della disciplina applicabile impedisce di qualificare il successivo diniego quale atto meramente confermativo del precedente, con conseguente riapertura dei termini di impugnazione [vedi Termine per il ricorso].
L’INAIL che riceve da un suo dipendente la denuncia di infortunio in itinere per la caduta in bicicletta causata dal dissesto del manto stradale ha diritto ex art. 24, comma 7, L. 241/90 di accedere alla documentazione detenuta dal Comune relativa al sinistro occorso sul suo territorio (comprensiva della corrispondenza intercorsa con la Compagnia di Assicurazioni per la rc.t.), onde poter verificare l’effettivo accadimento del sinistro e l’eventuale pagamento del risarcimento da parte della Compagnia ed evitare possibili duplicazioni di pagamenti; né l’accesso può essere escluso per il fatto che detta documentazione contiene “dati sensibilissimi” dell’infortunato, stante il “principio di leale cooperazione istituzionale” tra le P.A. ex art. 22, comma 5, L. 241/90 ed anche considerato che con la denuncia di sinistro lo stesso ha autorizzato l’Istituto ad acquisire gli elementi necessari alla valutazione del caso [vedi Accesso documentale ex L. 241/90 da parte della P.A.].

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