Consiglio di Stato sez. V - Sentenza n. 6608 del 24/08/2026
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (TITOLARITA' ATTIVA) (OGGETTO) (LIMITAZIONI RELATIVE - Segretezza della corrispondenza - Interessi economici e commerciali)
La V Sezione del Consiglio di Stato non dubita che l'istanza di accesso civico generalizzato di un giornalista presentata << nell’esercizio della propria attività professionale .. e fermo restando il rispetto dei limiti del diritto di cronaca, rientri, ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 33 del 2013, nel ‘chiunque’ che, in qualità di cives, può accedere alle informazioni e alla documentazione in possesso della pubblica amministrazione >> [per un approfondimento vedi Accesso civico generalizzato (Titolarità attiva)].
Oggetto di accesso civico generalizzato può essere anche un atto endoprocedimentale di un procedimento non ancora concluso [vedi vedi OGGETTO (accesso civico)].
La corrispondenza intercorsa tra il Comune di Milano e le società esecutrici delle infrastrutture realizzate in vista delle Olimpiadi 2026 riguardante gli extra costi finanziati con risorse pubbliche non rientra nella limitazione dell’accesso civico generalizzato prevista dall'art. 5-bis, comma 2, lett. b), D.Lgs. 33/2013, in quanto tali comunicazioni non hanno carattere "privato e confidenziale".
E' illegittimo il provvedimento di diniego dell’istanza di accesso civico generalizzato presentata da un giornalista e volta ad ottenere copia dei documenti riguardanti gli extra costi finanziati con risorse pubbliche delle opere realizzate da soggetti privati in vista delle Olimpiadi 2026, in quanto genericamente motivato in considerazione degli “interessi economici” di detti soggetti, senza precisare le ragioni per le quali l’ostensione dovrebbe incidere negativamente su tali interessi [per un approfondimento di queste ultime due questioni vedi Limitazioni relative a tutela di interessi privati (art. 5-bis comma 2 D.Lgs. 33/2013)].
Oggetto di accesso civico generalizzato può essere anche un atto endoprocedimentale di un procedimento non ancora concluso [vedi vedi OGGETTO (accesso civico)].
La corrispondenza intercorsa tra il Comune di Milano e le società esecutrici delle infrastrutture realizzate in vista delle Olimpiadi 2026 riguardante gli extra costi finanziati con risorse pubbliche non rientra nella limitazione dell’accesso civico generalizzato prevista dall'art. 5-bis, comma 2, lett. b), D.Lgs. 33/2013, in quanto tali comunicazioni non hanno carattere "privato e confidenziale".
E' illegittimo il provvedimento di diniego dell’istanza di accesso civico generalizzato presentata da un giornalista e volta ad ottenere copia dei documenti riguardanti gli extra costi finanziati con risorse pubbliche delle opere realizzate da soggetti privati in vista delle Olimpiadi 2026, in quanto genericamente motivato in considerazione degli “interessi economici” di detti soggetti, senza precisare le ragioni per le quali l’ostensione dovrebbe incidere negativamente su tali interessi [per un approfondimento di queste ultime due questioni vedi Limitazioni relative a tutela di interessi privati (art. 5-bis comma 2 D.Lgs. 33/2013)].
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