T.A.R. Sicilia Palermo - Sentenza n. 2525 del 24/08/2026
LIMITAZIONI DEL DIRITTO DI ACCESSO (L. 241/90) - Segreti ex art. 24 c. 6 lett. c) L. 241/90
L’art. 3, lett. q), D.M. Ministero dell’Interno 16 marzo 2022, che prevede la sottrazione dell’accesso per “gli atti istruttori e i documenti relativi ai provvedimenti ed alle direttive adottate per la tutela e la protezione delle persone esposte a pericoli o minacce anche potenziali, per sé o per i propri familiari, di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 28 maggio 2003”, va interpretato secondo la sua ratio, che è quella di tutelare le persone destinatarie di misure di protezione pubblica, di tal che l’esclusione dell’accesso non è applicabile nei confronti di queste ultime, ma soltanto nei confronti dei terzi; ferm restando il potere della P.A. di apporre omissis su quelle parti del documento la cui ostensione può pregiudicare l’interesse pubblico o comunque riferite ad altri soggetti) [vedi Art. 24 comma 6 lett. c) L. 241/90].
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