Consiglio di Stato sez. IV - Sentenza n. 1966 del 11/03/2026
DISCIPLINE SPECIALI - ACCESSO ALLE INFORMAZIONI AMBIENTALI
Una società che opera nel settore della ricerca e coltivazione di risorse geotermiche ha diritto, ai sensi dell’art. 39 L. 613/1967 e dell’art. 16 D.Lgs. 625/1996, di accedere a tutta la documentazione tecnica allegata alla domanda di un permesso di ricerca scaduto da più di 2 anni e trasmessa dal vecchio concessionario alla Regione, fatti salvi eventuali “segreti tecnici e commerciali” contenuti in detta documentazione da valutare e motivare ai sensi dell’art. 98 D.Lgs. Codice della proprietà industriale [vedi Concessioni di ricerca e coltivazione di risorse geotermiche].
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