Consiglio di Stato sez. III - Sentenza n. 693 del 27/01/2026
ACCESSO AGLI ATTI DELLE PROCEDURE CONTRATTUALI (Segreti tecnici o commerciali)
Ai fini della prova della sussistenza di un “segreto tecnico e commerciale” contenuto nell’offerta, è irrilevante il fatto che lo stesso richiedente abbia a sua volta reso una dichiarazione preventiva in sede di gara non diversa da quella resa dall’aggiudicataria in sede di opposizione all’istanza di accesso (riforma T.A.R. Ancona n. 255/2025).
Non costituisce motivazione sufficiente ad opporsi all’accesso per la sussistenza di “segreti tecnici o commerciali” ex art. 35 Codice dei contratti la dichiarazione, resa in sede di gara per la stipula di un accordo quadro per la fornitura ad una Azienda sanitaria territoriale, secondo la quale le informazioni oscurate << contengono metodologie di servizio ed organizzative, soluzioni tecnologiche, aventi carattere di originalità e come tali da considerarsi importanti segreti tecnici e commerciali, in quanto espressione di un patrimonio aziendale e di know how maturato nel corso di anni e frutto di ingenti investimenti in attività di ricerca e sviluppo. Una parte significativa di tali segreti tecnici, per loro natura, è difficilmente tutelata attraverso la salvaguardia della proprietà industriale, ad esempio mediante brevetti; ne consegue l’importanza di impedire la visione della documentazione con i dettagli progettuali dei nostri servizi alle ditte potenzialmente concorrenti. Infatti, l’eventuale divulgazione di tali informazioni comporterebbe l’elevato rischio della riproduzione pedissequa da parte di altri concorrenti in analoghe procedure di gara, con grave ed evidente danno per le scriventi” >> [per un approfondimento vedi La "motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente"].
Non costituisce motivazione sufficiente ad opporsi all’accesso per la sussistenza di “segreti tecnici o commerciali” ex art. 35 Codice dei contratti la dichiarazione, resa in sede di gara per la stipula di un accordo quadro per la fornitura ad una Azienda sanitaria territoriale, secondo la quale le informazioni oscurate << contengono metodologie di servizio ed organizzative, soluzioni tecnologiche, aventi carattere di originalità e come tali da considerarsi importanti segreti tecnici e commerciali, in quanto espressione di un patrimonio aziendale e di know how maturato nel corso di anni e frutto di ingenti investimenti in attività di ricerca e sviluppo. Una parte significativa di tali segreti tecnici, per loro natura, è difficilmente tutelata attraverso la salvaguardia della proprietà industriale, ad esempio mediante brevetti; ne consegue l’importanza di impedire la visione della documentazione con i dettagli progettuali dei nostri servizi alle ditte potenzialmente concorrenti. Infatti, l’eventuale divulgazione di tali informazioni comporterebbe l’elevato rischio della riproduzione pedissequa da parte di altri concorrenti in analoghe procedure di gara, con grave ed evidente danno per le scriventi” >> [per un approfondimento vedi La "motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente"].
Questo documento è riservato agli abbonati. Per accedere ad esso, effettua il login al sito.