T.A.R. Lombardia Brescia - Sentenza n. 725 del 29/08/2024
DISCIPLINE SPECIALI - ACCESSO AGLI ATTI DELLE PROCEDURE CONTRATTUALI (Project Financing) - ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO AGLI ATTI DELLE PROCEDURE CONTRATTUALI
Per il T.A.R., l’impresa che ha impugnato gli atti di indizione di una procedura di concessione in project financing (con ricorso respinto con sentenza appellata e non ancora passata in giudicato) e successivamente anche l’aggiudicazione della procedura (con ricorso ancora pendente) non ha diritto ex art. 24, comma 7, L. 241/90 di accedere agli atti della successiva procedura di gara a cui non ha partecipato (documentazione amministrativa, tecnica ed economica, verbali della Commissione giudicatrice), in quanto, mancando l’interesse processuale ad impugnare l’aggiudicazione della gara, non sussiste l’interesse difensivo posto a fondamento dell’istanza ostensiva [vedi Scheda Accesso agli atti delle procedure di concessione e di project financing].
Nè l'ostensione può essere accordata mediante lo strumento dell'accesso civico generalizzato, ostandovi le limitazioni previste dall'art. 5-bis, comma 2, lett. a), D.Lgs. 33/2013 [vedi Scheda ACCESSO CIVICO AGLI ATTI DELLE PROCEDURE CONTRATTUALI].
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