T.A.R. Marche Ancona - Sentenza n. 718 del 31/08/2024

DISCIPLINE SPECIALI - ACCESSO AGLI ATTI DEI PROCEDIMENTI EDILIZI

Il professionista incaricato di redigere una CILAS per gli interventi edili finanziati con il "superbonus", successivamente sostituito da altro professionista, è legittimato ad accedere agli atti documenti integrativi e di voltura della CILAS in considerazione dell’interesse a tutelare la propria opera professionale e ciò, a maggior ragione se il richiedente appalesa una necessità difensiva ex art. 24, comma 7, L. 241/90 [vedi Scheda Accesso agli atti dei procedimenti edilizi].
 

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