T.A.R. Lazio Latina - Sentenza n. 42 del 19/01/2024

DISCIPLINE SPECIALI - ACCESSO AGLI ATTI REGISTRATI ALL'UFFICIO DEL REGISTRO - SOGGETTI ATTIVI (L. 241/90)

Per il T.A.R. la norma speciale di cui all'art. 18, comma 3, D.P.R. 131/1986 (che richiede l'autorizzazione del Giudice per accedere agli atti registrati) << va ormai considerata superata alla luce della evoluzione della disciplina generale sull’accesso agli atti contenuta negli artt. 22 e ss. l. 241/1990 >>, vista la modifica dell’art. 24, comma 5, L. 241/90 e l’affermazione del diritto di accesso come attinente ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ex art. 117, comma 2, lett. m) Cost. [per l'esame della questione ed altri indirizzi in merito, vedi Scheda ACCESSO AGLI ATTI REGISTRATI ALL'UFFICIO DEL REGISTRO].
L’istanza di accesso ex L. 241/90 ad un contratto detenuto dall’Ufficio del registro presentata da colui che assume di esserne comproprietario sulla base di idonea documentazione va accolta anche se i controinteressati oppongono che il richiedente non sia più proprietario sulla scorta di altra documentazione, atteso che ogni valutazione sulla validità del titolo è riservata al Giudice della controversia sui diritti reali [vedi Scheda Tesi della strumentalità in senso ampio].
 

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