T.A.R. Puglia Bari - Sentenza n. 1116 del 12/09/2023
LIMITAZIONI DEL DIRITTO DI ACCESSO (L. 241/90) (Differimento)
Ai sensi dell'art. 92, comma 2-bis, D.Lgs. 159/2011 (“Il prefetto, nel caso in cui, sulla base degli esiti delle verifiche disposte ai sensi del comma 2, ritenga sussistenti i presupposti per l'adozione dell'informazione antimafia interdittiva ovvero per procedere all'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-bis, e non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento, ne dà tempestiva comunicazione al soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa. Con tale comunicazione è assegnato un termine non superiore a venti giorni per presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, nonché per richiedere l'audizione, da effettuare secondo le modalità previste dall'articolo 93, commi 7, 8 e 9. In ogni caso, non possono formare oggetto della comunicazione di cui al presente comma elementi informativi il cui disvelamento sia idoneo a pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l'esito di altri accertamenti finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose. …”), è legittimo il diniego dell'istanza di accesso ex L. 241/90 agli atti relativi ad un procedimento di interdittiva antimafia ancora in corso [vedi Scheda Differimento (L. 241/90)].
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