Consiglio di Stato sez. IV - Sentenza n. 7879 del 21/08/2023

LIMITAZIONI DEL DIRITTO DI ACCESSO (L. 241/90) - LIMITAZIONI EX ART. 24 COMMA 1 l. 241/90 (Classifiche di segretezza)

Per la IV Sezione del Consiglio di Stato l’accesso ai documenti "classificati" come riservati ai sensi dell'art. 42 Legge 124/2007 può avvenire soltanto tramite l'intermediazione dell'Autorità giudiziaria, da intendersi non già come Giudice dell’accesso, ma come Giudice della posizione giuridica sostanziale sottostante, ovvero Giudice competente a decidere la controversia in relazione alla quale è prospettata la necessità di difesa (nel caso di specie la Sezione ha ritenuto che l’istanza di accesso agli atti relativi al servizio prestato presso l’Agenzia Informazioni Sicurezza Esterna presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, classificati come riservati, avrebbe potuto essere decisa soltanto dal Giudice investito della questione relativa alla pretesa riammissione in servizio del richiedente, che potrà valutare la pertinenza e la rilevanza dei documenti per finalità difensive) [sulla dibattuta questione vedi Scheda Segreto di Stato].

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