T.A.R. Calabria Reggio Calabria - Sentenza n. 672 del 07/08/2023

TUTELA GIUDIZIALE DAVANTI AL G.A. - ACCESSO DIFENSIVO (art. 24, comma 7, L. 241/90)

Qualora, nel corso del giudizio di impugnazione di un provvedimento di diniego dell’accesso, la P.A. adotta un nuovo provvedimento di accoglimento parziale dell’istanza, il ricorrente non è tenuto ad impugnare quest’ultimo provvedimento con motivi aggiunti, poiché il giudizio in materia di accesso è un “giudizio sul rapporto” e oggetto dello stesso è l’accertamento della sussistenza o meno del diritto di accesso, sì che il G.A. deve esaminare il contenuto degli atti sopravvenuti e valutare se permanga l’interesse del ricorrente ad una decisione di merito; nel caso in cui il provvedimento sopravvenuto accolga soltanto parzialmente l’istanza, l’interesse del ricorrente ad una decisione permane e il G.A. non può dichiarare il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere o sopravvenuta carenza di interesse [vedi Scheda Oggetto del processo].
Colui che si è visto respingere la domanda di accedere al Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso ex L. 512/1999 per la frequentazione di persone gravate da precedenti di polizia ha diritto ex art. 24, comma 7, L. 241/90 di accedere a tutti gli atti istruttori del procedimento comprensivi della indicazione dei nominativi di tali persone, trattandosi di informazioni necessarie ad esercitare il diritto di difesa [vedi Scheda Ambito di applicazione dell'art. 24 comma 7 L. 241/90].
 

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