Consiglio di Stato sez. III - Sentenza n. 4465 del 03/05/2023

LIMITAZIONI DEL DIRITTO DI ACCESSO (L. 241/90) (Accesso difensivo ex art. 24 comma 7 L. 241/90)

L'accesso difensivo ex art. 24, comma 7, L. 241/90 agli atti istruttori “a monte” dell’interdittiva antimafia va escluso << per tutte le parti della documentazione in possesso dell'Amministrazione coperte da segreto istruttorio, in quanto afferente a indagini preliminari o procedimenti penali in corso, oppure se e nella misura in cui coinvolga, a qualunque titolo, terzi soggetti interessati dalle informative di polizia di sicurezza, ovvero, ancora, ove possano essere addotti specifici motivi ostativi riconducibili ad imprescindibili esigenze di tutela di accertamenti in corso di svolgimento di polizia di sicurezza e di contrasto alla delinquenza organizzata >>, mentre per le restanti parti l'Amministrazione deve ponderare il diritto alla difesa del richiedente (tutelato dagli artt. 24 e 113 Cost. e dall'art. 6 della CEDU) con l'interesse alla riservatezza per ragioni di sicurezza, motivando adeguatamente la decisione assunta [vedi Scheda Ambito di applicazione dell'art. 24 comma 7 L. 241/90].
 

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