Consiglio di Stato sez. VI - Sentenza n. 2193 del 01/03/2023

LIMITAZIONI DEL DIRITTO DI ACCESSO (L. 241/90) (Accesso difensivo ex art. 24 comma 7 L. 241/90)

La VI Sezione del Consiglio di Stato ribadisce che la "necessità di difesa" ex art. 24, comma 7, L. 241/90 deve essere valutata "in astratto", in conformità al principio di diritto enunciato dall'Adunanza Plenaria con sentenza n. 4 del 2021, secondo il quale «Salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento per il quale si chiede l'accesso e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell'accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla l. n. 241 del 1990, la P.A. detentrice del documento e il giudice amministrativo adito nel giudizio di accesso ai sensi dell' art. 116 cod. proc. amm. non devono svolgere 'ex ante' alcuna ultronea valutazione sull'ammissibilità, sull'influenza o sulla decisività del documento richiesto nell'eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all'autorità giudiziaria investita della questione» (nel caso di specie la Sezione ha riconosciuto ad un soggetto sottoposto ad un procedimento sanzionatorio da parte dell’Autorità antitrust il diritto di accedere al curriculum vitae ed al provvedimento di nomina del responsabile del procedimento al fine di verificare la sussistenza di eventuali conflitti di interesse) (riforma TAR Roma 2022/11507)  [per i diversi orientamenti in merito, vedi Scheda Criteri di valutazione della "necessità di difesa"].
 

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