T.A.R. Lazio Roma - Sentenza n. 3403 del 28/02/2023

LIMITAZIONI DEL DIRITTO DI ACCESSO (L. 241/90) (Differimento)

L'art. 92, comma 2-bis, D.Lgs. 159/2011 (Il prefetto, nel caso in cui, sulla base degli esiti delle verifiche disposte ai sensi del comma 2, ritenga sussistenti i presupposti per l'adozione dell'informazione antimafia interdittiva ovvero per procedere all'applicazione delle misure di cui all'articolo 94-bis, e non ricorrano particolari esigenze di celerità del procedimento, ne dà tempestiva comunicazione al soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa. Con tale comunicazione è assegnato un termine non superiore a venti giorni per presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, nonché per richiedere l'audizione, da effettuare secondo le modalità previste dall'articolo 93, commi 7, 8 e 9. In ogni caso, non possono formare oggetto della comunicazione di cui al presente comma elementi informativi il cui disvelamento sia idoneo a pregiudicare procedimenti amministrativi o attività processuali in corso, ovvero l'esito di altri accertamenti finalizzati alla prevenzione delle infiltrazioni mafiose. …”), nel disciplinare il procedimento di rilascio delle informazioni antimafia, prevede una fattispecie particolare di “differimento” dell’accesso agli atti istruttori del procedimento che opera sino alla sua conclusione e che viene automaticamente meno con l’adozione del provvedimento finale (interdittiva antimafia), al fine di salvaguardare l’efficace svolgimento dell’attività di contrasto alla criminalità organizzata [vedi Scheda Differimento (L. 241/90)].
 

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