T.A.R. Piemonte Torino - Sentenza n. 1221 del 30/12/2022

DISCIPLINE SPECIALI - DIRITTO DI INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI, PROVINCIALI E REGIONALI

Il Consigliere comunale ha diritto di esercitare il suo diritto di informazione indicando un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) da cui ricevere la trasmissione dei documenti richiesti e ciò anche se l’indirizzo fornito sia intestato ad altro soggetto, in quanto la volontà espressa dal Consigliere è sufficiente a garantire la riconducibilità dell’indirizzo allo stesso, con ogni conseguente responsabilità in merito al suo corretto utilizzo [vedi Scheda Diritto di informazione del Consigliere comunale, provinciale e regionale - Procedimento].
 

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