T.A.R. Veneto Venezia - Ordinanza n. 1484 del 04/10/2022

DISCIPLINE SPECIALI - ACCESSO AGLI ATTI DELLE PROCEDURE CONTRATTUALI (Segreti tecnici e commerciali)

L’art. 53, comma 5, lett. a) d.lgs. n. 50 del 2016, laddove sottrae all’accesso <<le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima>> in quanto costituiscano << secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali>>, impone alla P.a. di effettuare una propria, ponderata e motivata valutazione in ordine all’effettiva sussistenza di un segreto tecnico o commerciale.
L’onere della motivazione dell’istanza di accesso difensivo ex art. 53, comma 6, Codice contratti è relativo nel senso che quanto più l’interessato ha già a disposizione la documentazione di gara, tanto più stringente dovrà essere la deduzione e la prova della sua indispensabilità; peraltro, tale onere può essere assolto anche in modo “progressivo” in corrispondenza con l'eventuale consegna parziale della documentazione, atteso che da tale momento il richiedente ha gli elementi per addurre più precise indicazioni in ordine alla indispensabilità della restante documentazione richiesta [vedi Scheda La deroga alla segretezza ex art. 53, comma 6, D.Lgs. 50/2016 (accesso difensivo)].
 

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