T.A.R. Lazio Roma - Sentenza n. 7827 del 14/06/2022

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (LIMITAZIONI)

Le “classifiche di segretezza” apposte dalla competente Amministrazione a determinati documenti ai sensi della Legge 124/2007 e del D.P.C.M. 5/2015 costituiscono sempre una “limitazione assoluta” dell’accesso civico generalizzato ex art. 5-bis, comma 3, D.Lgs. 33/2013, senza che sia necessario specificare la categoria di documenti coperti dalla classifica, né il grado di segretezza. Ad avviso del T.A.R., inoltre, le "limitazioni assolute" dell'accesso civico generalizzato ex art. 5-bis, comma 3, D.Lgs. 33/2013 possono essere contenute anche nei  Regolamenti adottati in passato dalle singole P.A. in base al previgente art. 24, commi 2 e 4, L. 241/90 (nel caso di specie si è ritenuto legittimo il diniego all'accesso civico generalizzato agli atti di autorizzazione dell'impiego in operazioni militari di aeromobili a pilotaggio remoto stazionanti sulla base militare di Sigonella, nonchè agli atti relativi all'impiego del personale ed ai costi) [su entrambe le questioni vedi Scheda su Limitazioni assolute (art. 5-bis c. 3 D.Lgs. 33/2013)].
E', invece, illegittimo  il diniego dell’istanza di accesso civico generalizzato agli atti di autorizzazione dello stazionamento di APR statunitensi sulla base militare di Sigonella (ed in particolare agli atti integrativi e modificativi dell’accordo tra il Ministero della Difesa italiano ed il Dipartimento della Difesa USA) in mancanza di una plausibile motivazione di un concreto pregiudizio agli interessi di cui all’art. 5-is, comma 1, D.Lgs. 33/2013 [vedi Scheda Limitazioni relative (art. 5-bis c. 1 e 2 D.Lgs. 33/2013)].
 

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