T.A.R. Campania Salerno - Sentenza n. 1682 del 14/06/2022
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (SOGGETTI ATTIVI) - TUTELA GIUDIZIALE DAVANTI AL G.A.
Il T.A.R. rammenta come l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con decisione n. 10/2020, ha chiarito che la ratio dell’istituto dell'accesso civico generalizzato non va confusa con l’interesse del richiedente, che non necessariamente deve essere altruistico o sociale, né deve sottostare ad un giudizio di meritevolezza, pur non dovendo essere pretestuoso o contrario a buona fede (nel caso di specie il T.A.R. ha riconosciuto ad un partecipante ad una procedura selettiva dirigenziale, che ne aveva impugnato l'esito, il diritto di accesso civico generalizzato agli atti di conferimento dell'incarico dirigenziale) [sulla dibattuta questione vedi Scheda SOGGETTI ATTIVI (accesso civico)].
Per il T.A.R. il ricorso avverso il silenzio sull'istanza di accesso civico generalizzato ricade nel rito del silenzio ex art. 116 Codice Processo Amministrativo [vedi Scheda Tutela giudiziale davanti al Giudice Amministrativo].
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