Consiglio di Stato sez. III - Sentenza n. 4735 del 10/06/2022

ACCESSO CIVICO (SOGGETTI ATTIVI) (OGGETTO)

La III Sezione del Consiglio di Stato ribadisce che l'accesso civico (semplice e generalizzato) «non è sottoposto ad alcun limite quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e senza alcun onere di motivazione circa l’interesse alla conoscenza» (Adunanza plenaria, sentenza 2 aprile 2020, n. 10, punti 22.1 e seguenti) (annulla TAR Roma 2021/8838) [sulla questione della c.d. funzionalizzazione dell'accesso civico generalizzato vedi Scheda SOGGETTI ATTIVI (accesso civico)].
L’accesso civico può riguardare anche i c.d. "atti politici", atteso che gli artt. 1, 2, 3 e 5 D.Lgs. 33/2013 parlano di “dati", "informazioni" e "documenti" detenuti dalle pubbliche amministrazioni” [vedi Scheda OGGETTO (accesso civico)] (nel caso di specie l'istanza di accesso civico semplice aveva ad oggetto i testi dell'accordo internazionale di cooperazione concluso tra Italia e Gambia per il contrasto dell'immigrazione illegale ed il successivo Memorandum of understanding).
 

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