T.A.R. Lombardia Milano - Sentenza n. 1284 del 31/05/2022

LIMITAZIONI DEL DIRITTO DI ACCESSO (L. 241/90) - Diritto alla riservatezza (persone decedute)

Il convivente di fatto è legittimato ad accedere ai documenti contenenti dati personali della persona deceduta con cui conviveva, avendo un “interesse proprio” “per ragioni familiari meritevoli di protezione” ex art. 2-terdecies, comma 1, Codice privacy, atteso che tale sua posizione differenziata (già da tempo riconosciuta dalla giurisprudenza) è oggi consacrata dall’art. 1, comma 39, Legge 76/2016 (che garantisce al convivente di fatto, in caso di malattia o ricovero, “il diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari”), senza che i familiari possano opporsi all’esercizio di tale diritto [vedi Scheda Diritto alla riservatezza delle persone fisiche (L. 241/90)].
 

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