Consiglio di Stato sez. III - Sentenza n. 1989 del 18/03/2022

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (Limitazioni relative a tutela di interessi pubblici)

E' legittimo il diniego dell’istanza di accesso civico generalizzato presentata da una giornalista volta ad acquisire dal Ministero dell’Interno documenti ed informazioni riguardanti l’attuazione del programma (finanziato dall’Unione europea e dallo Stato italiano) di sostegno delle guardie di frontiera libiche (somme impiegate e non impiegate, autorità beneficiarie, azioni attuate e provvedimenti emessi), atteso che l'ostensione (anche parziale) può pregiudicare l’integrità delle “relazioni internazionali” ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 5-bis c. 1 D.Lgs. 33/2013 ed all’art. 2 D.M. 415/1994 (Regolamento del Ministero dell’Interno che individua le “categorie di documenti inaccessibili per motivi attinenti alla sicurezza, alla difesa nazionale ed alle relazioni internazionali”) [vedi Scheda Limitazioni relative a tutela di interessi pubblici (art. 5-bis comma 1 D.Lgs. 33/2013)].
 

ATTENZIONE: questo documento è riservato agli abbonati. Per accedere ad esso, inserisci le chiavi di accesso nelle sottostanti caselle.