T.A.R. Lazio Roma - Sentenza n. 2485 del 02/03/2022

OGGETTO (L. 241/90) (Documenti inesistenti)

Qualora i documenti richiesti dal privato non risultino esistenti negli archivi dell’Amministrazione, quest’ultima è tenuta a certificarlo, così da attestarne l’inesistenza e fornire adeguata certezza al richiedente; non è invero sufficiente - al fine di dimostrare l’oggettiva impossibilità di consentire il diritto di accesso - la mera e indimostrata affermazione in ordine alla indisponibilità dei documenti richiesti, spettando all’Amministrazione l’indicazione, sotto la propria responsabilità, degli atti inesistenti o indisponibili che non è in grado di esibire, con l’obbligo di dare dettagliato conto delle ragioni concrete di tale impossibilità (nel caso di specie il T.A.R. ha ritenuto inidonea una mail interna del Segretario comunale che si limitava a comunicare che "dopo varie ricerche, agli atti di questo Ufficio non risulta nessun contratto rogato tra il Comune e ....") [per l'ampia analisi della questione vedi Scheda OGGETTO (L. 241/90)].
 

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