T.A.R. Lombardia Milano - Ordinanza n. 133 del 21/01/2022

LIMITAZIONI DEL DIRITTO DI ACCESSO (L. 241/90) - Diritto alla riservatezza (Dati giudiziari)

E' illegittimo il rigetto di un’istanza di accesso documentale per finalità difensive ex art. 24, comma 7, L. 241/90 motivato genericamente con il fatto che i documenti richiesti contengono “informazioni riservate che costituiscono oggetto di procedimento giudiziario”, atteso che il << .. dato giudiziario, cui si correla l’applicazione di una specifica disciplina in tema di accesso, non concerne qualunque informazione oggetto di un procedimento giudiziario, ma soltanto i dati relativi a reati, condanne o misure di sicurezza >> (nel caso di specie trattavasi di una comunicazione di avvio del procedimento volto a verificare i requisiti di ammissione di un’impresa ad una gara d’appalto che si era aggiudicata, inviata a seguito della pubblicazione di notizie di stampa; della memoria difensiva inviata dalla aggiudicataria; del provvedimento conclusivo di archiviazione del procedimento di verifica). In ogni caso, ai sensi dell'art. 24, comma 7, L. 241/90, l'accesso ai documenti contenenti dati giudiziari è consentito se è "strettamente indispensabile” per curare o difendere i propri interessi giuridici. [vedi Scheda Diritto alla riservatezza delle persone fisiche (L. 241/90)].
 

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