T.A.R. Lazio Roma - Sentenza n. 11925 del 18/11/2021

QUALIFICAZIONE DELL'ISTANZA DI ACCESSO - DIRITTO DI INFORMAZIONE DEL CONSIGLIERE REGIONALE

L’istanza di accesso di un Consigliere regionale agli atti di un Comune che citi nel suo oggetto sia la norma statutaria regionale che prevede il suo diritto di informazione, sia la disciplina dell’accesso documentale, ma che risulti supportata invocando unicamente le prerogative legate al munus elettorale, va qualificata esclusivamente in quest’ultimo senso, non essendo sufficiente il mero richiamo stilistico della Legge 241/90 [vedi Scheda su Qualificazione dell'istanza di accesso].
Un Consigliere regionale non può esercitare il diritto di informazione previsto dal relativo Statuto per accedere ad atti di un Comune relativi ad una procedura di assunzione del personale [vedi Scheda su Diritto di informazione dei Consiglieri regionali].
 

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