Consiglio di Stato _ - Sentenza n. 6115 del 30/08/2021

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (LIMITAZIONI ASSOLUTE)

Rappresentano una limitazione "assoluta" dell’accesso civico generalizzato le norme che prevedono la inostensibilità degli atti oggetto di “segreto professionale” ai sensi dell’art. 2 D.P.C.M. 200/1996 (Regolamento recante norme per la disciplina di categorie di documenti dell’Avvocatura dello Stato sottratti al diritto di accesso) e delle norme di legge statale di cui detto Regolamento costituisce attuazione (artt. 622 c.p. e art. 200 c.p.p.) (nel caso di specie, secondo il Consiglio di Stato, trattavasi di "corrispondenza inerente" agli atti defensionali) (conferma TAR Roma 2021/748 ma con diversa motivazione) [vedi Scheda su Limitazioni assolute (art. 5-bis c. 3 D.Lgs. 33/2013)].
 

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