Consiglio di Stato _ - Sentenza n. 4066 del 26/05/2021

TUTELA GIUDIZIALE DAVANTI AL G.A. - PROCEDIMENTO (L. 241/90) (Accesso informale)

Le controversie in materia di accesso riguardanti gli organi costituzionali possono essere escluse dalla giurisdizione esclusiva del G.A. se e nella misura in cui la disciplina di tali organi ne prevedano espressamente un’autonoma regolamentazione nell’esercizio del loro potere di autodichia (nel caso di specie il Consiglio di Stato ha escluso il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo perchè il decreto presidenziale ratione temporis applicabile non prevedeva la disciplina domestica della Presidenza della Repubblica in materia di accesso) [vedi Scheda su Tutela giudiziale davanti al Giudice Amministrativo].
Il c.d. “accesso informale” << non ha portata sostanziale, ma solo procedimentale, enucleando semplicemente una “corsia” procedurale più snella per le istanze che non vedano controinteressati, ferma restando l’unitarietà giuridica sostanziale della richiesta di accesso, quale che ne sia il veicolo. >>, anche perché << la norma primaria (art. 25 l. n. 241 del 1990) non opera alcuna distinzione fra forme di accesso .. >>; ne consegue che se detto procedimento si conclude con un rigetto dell'istanza, l'interessato, se vuole contestarlo, ha l'onere di impugnarlo [vedi Scheda su Procedimento (L. 241/90)].
 

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