Consiglio di Stato _ - Sentenza n. 2089 del 11/03/2021

DISCIPLINE SPECIALI - DIRITTO DI INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI, PROVINCIALI E REGIONALI

La V Sezione del Consiglio di Stato, con una sentenza per molti aspetti innovativa (anche se non priva di precedenti: vedi Cons. Stato n. 1893/2001), afferma che il diritto di informazione del Consigliere ex art. 43 TUEL, pur nella sua ampia estensione (certamente maggiore a quella dell’accesso documentale ex L. 241/90), deve essere coordinato, secondo un criterio di “ragionevole bilanciamento”, con gli altri diritti ed interessi fondamentali di pari rango che sono a fondamento delle varie limitazioni del diritto di accesso previste dall’ordinamento (es. diritto alla riservatezza dei dati personali), che pertanto non è escluso che possano essere opposti al Consigliere al pari di qualsiasi altro cittadino [vedi Scheda su Limitazioni del diritto di informazione del Consigliere].
IL CASO. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’istanza di un Consigliere volta ad accedere all’elenco dei beneficiari e degli esclusi dalle provvidenze economiche elargite dal Comune in occasione della emergenza sanitaria da Covid-19 è legittimamente soddisfatta mediante l’ostensione di dati aggregati privi dei nominativi (che costituiscono nel caso specifico “dati sensibili”) (es. numero complessivo dei beneficiari e degli esclusi, ammontare erogato, elenco e contenuto delle domande e relativo esito), essendo in tal modo soddisfatto il diritto di informazione necessario per svolgere i compiti rimessi al Consigliere, mentre nessuna utilità concreta per l’esercizio del mandato può avere la conoscenza di detti nominativi, la cui divulgazione si tradurrebbe in un inutile sacrificio del diritto di riservatezza degli interessati. (riforma TAR Potenza 2020/574).
 

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