T.A.R. Lazio Roma - Sentenza n. 13286 del 10/12/2020

LIMITAZIONI DEL DIRITTO DI ACCESSO (L. 241/90) - Diritto alla riservatezza (dati giudiziari)

Non può essere accolta l’istanza presentata da un’associazione a tutela delle vittime da reati volta all'accesso documentale ex L. 241/90 agli atti dei procedimenti di scarcerazione straordinaria previsti dalla normativa emergenziale da Covid-19 (art. 123 D.L. 18/2020) in assenza della dimostrazione di un concreto pericolo derivante ai suoi associati da tali provvedimenti, trattandosi di documenti contenenti “dati giudiziari” la cui divulgazione è vietata in assenza dei presupposti di legge, ai sensi dell’art. 2-octies D.Lgs. 196/2003 e dell’art. 3, comma 1, lett. i) D.M. 115/1996 (che esclude l’accesso ai “documenti relativi alla sicurezza ed alla protezione del personale dell’amministrazione nonché dei detenuti e internati”) [vedi Scheda Diritto alla riservatezza delle persone fisiche (L. 241/90)].

 

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