T.A.R. Sicilia Catania - Sentenza n. 2819 del 28/10/2020

QUALIFICAZIONE DELL'ISTANZA DI ACCESSO - DISCIPLINE SPECIALI - ACCESSO AI DATI SANITARI

Nel caso in cui il richiedente citi entrambe le normative sul diritto di accesso ex L. 241/90 e ex D.Lgs. 33/2013 e si tratti di dati ed informazioni soggette a pubblicazione obbligatoria, l’istanza va qualificata come di accesso civico semplice [vedi Scheda su Qualificazione dell'istanza di accesso]. Va accolta l’istanza di accesso civico semplice presentata ad una azienda sanitaria e volta a conoscere i tetti di spesa dell’assistenza specialistica esterna, il totale dei pagamenti effettuati a tale titolo (distinti per annualità, branca e codice), nonché i relativi residui di spesa, trattandosi di dati ed informazioni da pubblicare obbligatoriamente ai sensi dell’art. 41 D.Lgs. 33/2013 [vedi Scheda su Accesso ai dati sanitari].
 

ATTENZIONE: questo documento è riservato agli abbonati. Per accedere ad esso, inserisci le chiavi di accesso nelle sottostanti caselle.