T.A.R. Lazio Roma - Sentenza n. 6457 del 11/06/2020

OGGETTO (L. 241/90) - Atti interni

Ai sensi dell'art. 22, comma 1, L. 241/90 per "documenti amministrativi" devono intendersi anche gli "atti interni", anche se "non relativi ad uno specifico procedimento", purchè siano "detenuti da una pubblica amministrazione". In materia non vi è spazio per l’autonomia regolamentare degli Enti, i quali non possono modificare il principio stabilito dalla norma statale mediante norme regolamentari.
Nella fattispecie, il T.A.R. ha ritenuto che l’art. 24 del Regolamento ANAC del 24 ottobre 2018, nella parte in cui prevede l’esclusione dell’accesso (per motivi di segretezza e riservatezza dell’Autorità) “delle note, gli appunti, le proposte degli uffici ed ogni altra elaborazione con funzione di studio e di preparazione del contenuto di atti o provvedimenti ad eccezione delle parti che costituiscono motivazione per relationem dell’atto o provvedimento ..” (lett. a) e “dei verbali delle riunioni del Consiglio nelle parti riguardanti atti, documenti ed informazioni sottratti all’accesso o di rilievo puramente interno” (lett. D), debba essere interpretato in conformità all’art. 22, comma 1, Legge 241/90, pena la sua illegittimità: ne consegue che non può essere escluso l’accesso alle “relazioni” ed agli “appunti” presentati al Consiglio dai suoi funzionari nell’ambito di un procedimento ispettivo nei confronti di terzi e ciò anche se detti documenti non siano citati nel provvedimento finale [per l'esame della questione vedi Oggetto (L. 241/90) - Atti interni].
 

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