T.A.R. Calabria Catanzaro - Sentenza n. 455 del 11/03/2020

LIMITAZIONI DEL DIRITTO DI ACCESSO (L. 241/90) (Segreto istruttorio penale)

Secondo il T.A.R. Catanzaro, colui che ha subito un processo penale per il reato di lesioni personali, terminato con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per remissione di querela, ha diritto di accedere alla relazione di servizio redatta dalle Forze dell’ordine, al fine di approntare la sua difesa per l’eventuale reato di calunnia perpetrato in suo danno; e ciò anche tenuto conto delle limitazioni previste dall’art. 24, comma 6, L. 241/90 e dell’art. 3 D.M. 415/1994 (che escludono l’accesso alle relazioni di servizio che contengono notizie utili per l’attività di prevenzione e repressione della criminalità), stante la prevalenza dell’accesso difensivo ex art. 24, comma 7, L. 241/90. [Sulla questione della ostensibilità ex Legge 241/90 dei documenti utilizzati nell'ambito di un procedimento penale una volta venuto meno il segreto istruttorio la giurisprudenza non è concorde; per i diversi indirizzi vedi Scheda su Segreto istruttorio penale].

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