T.A.R. Piemonte Torino - Sentenza n. 79 del 28/01/2020

LIMITAZIONI DEL DIRITTO DI ACCESSO (L. 241/90) - Diritto alla riservatezza nelle procedure selettive

Il T.A.R. Piemonte conferma che la limitazione dell'accesso prevista dall'art. 24, comma 1, lett. d) Legge 241/90 (riguardante i “documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale” nei "procedimenti selettivi") non è assoluta e viene meno allorchè il richiedente che ha partecipato alla procedura dimostri la necessità di acquisire detta documentazione (es. test e relazioni psicoattitudinali) per curare e difendere i propri interessi ex art. 24, comma 7, L. 241/90 [per l'esame della questione vedi Scheda su Diritto alla riservatezza (L. 241/90)].

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