Consiglio di Stato _ - Sentenza n. 30 del 02/01/2020

PROCEDIMENTO (L. 241/90) (Fase istruttoria - Controinteressati)

La VI sezione del Consiglio di Stato (Pres. Montedoro; Est. De Luca) afferma che la nozione di “riservatezza” ex art. 22, comma 1, lett. c) L. 241/90 quale criterio di individuazione dei "controinteressati" va intesa in senso ampio, come comprensivo non soltanto della tutela dei “dati personali” della persona fisica, ma anche dei "segreti tecnici e commerciali" della persona giuridica (nel caso di specie si trattava del soggetto titolare del diritto d'autore sul codice sorgente di un software utilizzato per le prove di un pubblico concorso) [sul punto vedi Scheda su Procedimento (L. 241/90) - Fase istruttoria]. Sul piano processuale, la Sezione conferma la regola secondo la quale se la P.A., pur in presenza di “controinteressati”, non li ha coinvolti nel procedimento amministrativo, il ricorrente che abbia omesso di notificare il ricorso al “controinteressato” deve essere riammesso in termini per errore scusabile, non potendosi dichiarare il ricorso inammissibile [vedi Scheda su Tutela giudiziale davanti al G.A.].
 

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