Consiglio di Stato _ - Ordinanza n. 3281 del 21/05/2019

LIMITAZIONI DEL DIRITTO DI ACCESSO (L. 241/90) (Accesso difensivo ex art. 24 comma 7 L. 241/90)

La 3^ sezione del Consiglio di Stato aderisce all'indirizzo secondo il quale l’”accesso difensivo“ ex art. 24, comma 7, L. 241/90 opera anche per i casi di esclusione previsti dall’art. 24 L. 241/90, in quanto un ragionevole contemperamento del diritto di difesa con le esigenze di segretezza può essere trovato (in attuazione del “principio di proporzionalità dell’azione amministrativa”) con la tecnica dell’oscuramento parziale mediante omissis (fattispecie relativa ad un'istanza di accesso agli atti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione personale ex art. 3 DPR 159/2011 presentata dal soggetto destinatario del provvedimento) [per i vari indirizzi in campo vedi Scheda su Accesso difensivo (art. 24 c. 7 L. 241/90)].

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