T.A.R. Umbria Perugia - Sentenza n. 227 del 02/05/2019

PROCEDIMENTO (L. 241/90) (Istanza generica)

Il T.A.R. dichiara inammissibile un'istanza di accesso ad un numero eccessivamente ampio di documenti, rilevando che “la quantità dei dati richiesti rileva comunque anche ex se, operando il principio secondo cui l’istanza di accesso deve essere strutturata in modo da determinare il minor aggravio degli uffici dell’Ente che deve soddisfarla … ” essendo “principio fondamentale in materia quello per cui l’accesso non può ridondare in attività eccessivamente estesa di dati ed elementi .. della cui ricerca deve farsi carico l’Amministrazione .." (principio in linea con l'orientamento prevalente della giurisprudenza, sebbene discutibilmente applicato ad un caso di istanza di accesso presentata alla Regione dall'Associazione italiana fisioterapisti volta ad ottenere copia degli atti riguardanti i programmi di alcune società per la formazione della professione di massofisioterapista e di massaggiatore sportivo) [sulla questione delle "istanze generiche" sul piano qualitativo e quantitativo, vedi Scheda su Procedimento (L. 241/90) - Fase di iniziativa].

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