T.A.R. Veneto Venezia - Sentenza n. 852 del 03/08/2018

LIMITAZIONI DEL DIRITTO DI ACCESSO (L. 241/90) (Accesso difensivo ex art. 24 comma 7 L. 241/90)

L’impresa che contesta in sede giudiziale la risoluzione del contratto d’appalto disposta dalla P.A. ha diritto di accedere, ai sensi dell’art. 24 c. 7 L. 241/90, alla documentazione progettuale relativa al nuovo appalto bandito dalla medesima P.A. e ciò a prescindere da ogni valutazione in merito alla effettiva utilità difensiva di detta documentazione (nella fattispecie il processo civile era già in una fase avanzata, essendo scaduti i termini per le produzioni istruttorie ex art. 183 c.p.c. ed essendo già stata espletata la Consulenza Tecnica d’Ufficio) [la sentenza conferma la tesi assolutamente prevalente in giurisprudenza seocndo cui la "necessità di difesa" deve essere valutata "in astratto" [vedi Scheda su Accesso difensivo (art. 24 c. 7 L. 241/90)].

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