T.A.R. Lazio Roma - Sentenza n. 8302 del 23/07/2018

QUALIFICAZIONE DELL'ISTANZA DI ACCESSO (Istanze a contenuto misto) - ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (LIMITAZIONI - Controllo sulla finalità dell'istanza)

Secondo il T.A.R. Roma, è inammissibile un'istanza di accesso formulata invocando, in relazione ai medesimi documenti, i differenti istituti dell’accesso documentale ex L. 241/90 e dell'accesso civico ex D.Lgs. 33/2013, atteso che i due istituti rispondono a finalità e funzioni del tutto differenti (interessi individuali il primo ed interessi di valenza pubblica il secondo) [per l'esame della questione e per il diverso indirizzo giurisprudenziale sul punto, vedi Scheda su Qualificazione dell'istanza di accesso]. La tesi del T.A.R. presuppone l'accoglimento della teoria della c.d. funzionalizzazione dell'accesso civico, per la quale vedasi Scheda su Limitazioni relative (art. 5 bis c. 1 e 2 D.LGs. 33/2013).
 

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