T.A.R. Lazio Roma - Sentenza n. 3009 del 16/03/2022

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (SOGGETTI PASSIVI)

Il T.A.R. ribadisce che la Fondazione Enpam (Ente nazionale di previdenza e assistenza medici e odontoiatri) soggiace agli obblighi di cui al D.Lgs. 33/2013 in quanto, pur avendo natura formalmente privatistica ex D.Lgs. 509/1994, è “ente necessario con finalità di interesse pubblico” (art. 4 Statuto Enpam) che svolge attività sostanzialmente pubblicistica riconducibile ad un’ampia nozione di “pubblico servizio” (nel caso di specie il T.A.R. ha riconosciuto ad un medico iscritto ad Enpam il diritto di accedere a tutti gli atti relativi alla transazione di una causa civile relativa al risarcimento del danno subito dalla Fondazione a seguito di un’operazione finanziaria stipulata con alcuni istituti bancari) [vedi Scheda SOGGETTI PASSIVI (accesso civico)].
 

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