Avviso del 12/03/2024
CORSI DI FORMAZIONE ON LINE SUL DIRITTO DI ACCESSO
L’Associazione OSSERVATORIO P.A. organizza n. 5 CORSI DI FORMAZIONE ON LINE in materia di ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI che saranno tenuti dall’Avv. Andrea Berti nelle seguenti date:
Venerdì 29 Marzo 2024 (ore 9,00 – 12.00)
TITOLARITA’ ATTIVA E OGGETTO (Accesso documentale ex L. 241/90 e accesso civico generalizzato ex D.Lgs. 97/2016)
Venerdì 19 Aprile 2024 (ore 9,00 – 12.00)
LIMITAZIONI (Accesso documentale ex L. 241/90 e accesso civico generalizzato ex D.Lgs. 97/2016)
Venerdì 10 Maggio 2024 (ore 9,00 – 12.00)
PROCEDIMENTO E MISURE ORGANIZZATIVE (Accesso documentale ex L. 241/90 e accesso civico generalizzato ex D.Lgs. 97/2016)
Venerdì 31 Maggio 2024 (ore 9,00 – 12.00)
ACCESSO AGLI ATTI DELLE PROCEDURE CONTRATTUALI (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 50 - Codice dei contratti pubblici)
Venerdì 21 Giugno 2024 (ore 9,00 – 12.00)
ACCESSO AGLI ATTI DEI PROCEDIMENTI EDILIZI E ACCESSO ALLE INFORMAZIONI AMBIENTALI
E’ possibile iscriversi ad uno o più corsi. Per consultare il programma e la scheda di iscrizione cliccare qui sotto.
T.A.R. Emilia Romagna Parma - Sentenza n. 51 del 08/03/2024
OGGETTO (L. 241/90) (Detenzione del documento)
Per il T.A.R., posto che l’Agenzia delle Entrate non “detiene” le fatture elettroniche che transitano attraverso il sistema interscambio, ma dispone soltanto di un elenco (schermata riepilogativa) contenente i dati essenziali della fatturazione, il diritto di accesso documentale ex L. 241/90 non è esercitabile su detta schermata riepilogativa, atteso che si tratta di un flusso di dati la cui ostensione richiederebbe un’attività di elaborazione da parte dell’Agenzia non compatibile con l’istituto dell’accesso [vedi Scheda Detenzione del documento da parte della P.A.].
Consiglio di Stato sez. III - Sentenza n. 2258 del 08/03/2024
ACCESSO AI DATI E DOCUMENTI DA PARTE DELLA P.A.
Un Ordine professionale locale ha diritto ex art. 24, comma 7, L. 241/90 di accedere alla documentazione relativa al contratto stipulato dal Consiglio professionale nazionale per la gestione della piattaforma informatica utilizzata per la formazione professionale degli iscritti se, a fronte dei diritti di privativa intellettuale rivendicati dal privato, sussiste un interesse difensivo derivante dal fatto di avere ricevuto una diffida a non utilizzare la piattaforma, con riserva di azione civile e penale (riforma TAR Roma 2023/13414) [vedi Scheda Accesso documentale ex L. 241/90 da parte della P.A.].
T.A.R. Puglia Bari - Sentenza n. 292 del 07/03/2024
SOGGETTI ATTIVI (L. 241/90) (Accesso agli atti delle procedure concorsuali e selettive) - OGGETTO (L. 241/90) (Pareri legali)
Il professore universitario che partecipa ad una procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, c. 6, L. 240/2010 per l’idoneità a professore di prima fascia è legittimato ad accedere agli atti della procedura ed in particolare alla relazione redatta dalla Commissione valutatrice [vedi Scheda Accesso agli atti delle procedure concorsuali e selettive].
Colui che ha partecipato ad una procedura valutativa indetta dall’Università per la chiamata di un professore di prima fascia ha diritto ex L. 241/90 di accedere alla relazione predisposta dalla Commissione giudicatrice e ciò anche se detta relazione è stata trasmessa all’Avvocatura dell’Università e l’esito della procedura è oggetto di un contenzioso giudiziale, trattandosi di atto istruttorio della procedura non equiparabile ad un parere legale [vedi Scheda Pareri legali].
Consiglio di Stato sez. II - Sentenza n. 1974 del 29/02/2024
DISCIPLINE SPECIALI - DIRITTO DI INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI, PROVINCIALI E REGIONALI
Per II Sezione del Consiglio di Stato, i Consiglieri comunali non possono accedere ad atti coperti da segreto istruttorio penale ex art. 329 c.p.p., perchè << .. il segreto d’ufficio richiamato dall’art. 43, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 … non può che riferirsi alle notizie ed alle informazioni alle quali il consigliere abbia titolo ad accedere e non a quelle per le quali sia normativamente imposto un vincolo di segretezza ad altri fini. >> [vedi Scheda Limitazioni del diritto di informazione del Consigliere].
T.A.R. Sardegna Cagliari - Sentenza n. 172 del 29/02/2024
TUTELA GIUDIZIALE DAVANTI AL G.A. - ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (Soggetti attivi)
Qualora venga presentata un'istanza di accesso civico generalizzato ex D.Lgs. 97/2016 a seguito di un diniego di un'istanza di accesso documentale ex L. 241/90, la seconda istanza non costituisce sul piano giuridico una mera reiterazione della prima istanza stante la diversità dei due strumenti giuridici [vedi Scheda Termine per il ricorso].
Come precisato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 10/2020, l'istanza di accesso civico generalizzato può essere presentata anche ai fini di tutela di un interesse personale del richiedente [per la questione vedi Scheda SOGGETTI ATTIVI (accesso civico) e il contributo Note critiche sulla "funzionalizzazione" dell'accesso civico generalizzato in CONTRIBUTI].
T.A.R. Toscana Firenze - Sentenza n. 239 del 27/02/2024
ACCESSO CIVICO SEMPLICE (Oggetto)
Non può essere accolta l’istanza di accesso civico ex art. 5, comma 1, D.Lgs. 33/2013 con cui si chiede ad un Comune di provvedere alla ostensione degli elenchi delle autorizzazioni paesaggistiche previsti dall’art. 146 D.Lgs. 42/2004 relativamente agli anni dal 2004 al 2009, trattandosi di adempimenti che il Comune avrebbe dovuto porre in essere prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 33/2013. Invero, << La negazione del principio di irretroattività della legge, con la pretesa di applicare l’istituto dell’accesso civico a pubblicazioni omesse prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo numero 33 del 2013, quindi a una condotta omissiva consumatasi in epoca precedente il riconoscimento del diritto di accesso civico, oltre ad essere vietata, in linea di principio, dall’ordinamento giuridico, avrebbe effetti dirompenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, costringendo le stesse a ricostruire, in ipotesi all’infinito, vicende relative ad atti, informazioni o dati, in passato non pubblicati, che pure, astrattamente, sarebbero stati da pubblicare. >> [vedi Scheda OGGETTO (accesso civico)].
Consiglio di Stato sez. V - Ordinanza n. 1914 del 27/02/2024
DISCIPLINE SPECIALI - ACCESSO AGLI ATTI DELLE PROCEDURE CONTRATTUALI (Esclusioni- Segreto tecnico e commerciale)
Per la V Sezione del Consiglio di Stato l'opposizione del "segreto tecnico e commerciale" all'accesso alla offerta tecnica può essere sollevata non necessariamente in sede di offerta, ma anche anche dopo la presentazione dell'istanza ostensiva [vedi Scheda Esclusioni (accesso agli atti delle procedure contrattuali)] e l'accesso difensivo ex art. 53, comma 6, D.Lgs. 50/2016 richeide la dimostrazione della "stretta indispensabilità" dei documenti richiesti [vedi Scheda La deroga alla segretezza ex art. 35, comma 5, D.Lgs. 36/2023 (accesso difensivo)].
T.A.R. Lazio Roma - Sentenza n. 3811 del 26/02/2024
DISCIPLINE SPECIALI - ACCESSO AGLI ATTI DELLE PROCEDURE CONTRATTUALI (Esclusioni- Segreto tecnico e commerciale)
Per il T.A.R., la tutela della riservatezza commerciale degli operatori commerciali attiene ad interessi che trascendono quelli privati ed assumono una connotazione pubblicistica a garanzia della liberta di concorrenza; ne consegue che la prova della sussistenza di un “segreto tecnico e commerciale” nell'offerta dell'aggiudicatario può, in determinati casi, essere desunta per implicito dallo stesso disciplinare di gara, qualora esso sia strutturato in modo tale da stimolare negli operatori un particolare sforzo inventivo [vedi Scheda Esclusioni (accesso agli atti delle procedure contrattuali)].
<< Né convince la tesi che l’art. 36, co. 2, del d.lgs. n. 36/2023, comunque non applicabile alla vicenda in esame, abbia rimosso ogni ostacolo alla conoscenza integrale delle reciproche offerte da parte delle imprese che occupano i primi cinque posti in graduatoria. La norma in questione si inserisce, infatti, all’interno di una più articolata disposizione che detta le regole procedimentali (e processuali) dell’istituto delineato dal nuovo codice dei contratti pubblici, imponendone una lettura sistematica, che armonizzi l’indubbia semplificazione procedimentale determinata dall’utilizzo delle piattaforme telematiche di negoziazione con un’invariata tutela dei segreti tecnici e commerciali, alla quale sono dedicati i successivi commi. L’accoglimento delle eventuali “richieste di oscuramento di parti delle offerte” produce, evidentemente, effetti nei confronti di tutti i concorrenti e, quindi, anche per i primi cinque in graduatoria, ancorché ciascuno di essi goda di un canale più veloce per l’accesso alla documentazione degli altri quattro, ma pur sempre “al netto” dei segreti tecnici e commerciali. >> [sulla questione vedi Scheda Diritto di informazione dei candidati e degli offerenti].
T.A.R. Lazio Roma - Sentenza n. 3633 del 23/02/2024
SOGGETTI ATTIVI (L. 241/90) - Lite pendente sulla situazione giuridica sottesa all'interesse all'accesso
Il T.A.R. ribadisce quanto statuito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 19/2020, affermando che l’accesso documentale difensivo ex art. 24, comma 7, L. 241/90 può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall’esercizio dei poteri processuali di esibizione istruttoria di documenti amministrativi e di richiesta di informazioni alla P.A. nel processo civile ai sensi degli artt. 210, 211 e 213 cod. proc. civ., degli artt. 155-sexies disp. att. cod. proc. civ. e 492-bis cod. proc. civ., e, più in generale, dalla previsione e dall’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio del giudice civile nei procedimenti in materia di famiglia (nel caso di specie la ricorrente, erede del padre, chiedeva di accedere alle dichiarazini dei redditi della moglie dello stesso, verso la quale risultano effettuati ingenti trasferimenti di somme, al fine di ricostruire l'asse ereditario) [vedi Scheda Lite pendente sulla situazione giuridica sottesa all'interesse all'accesso].
T.A.R. Sicilia Palermo - Ordinanza n. 670 del 22/02/2024
DISCIPLINE SPECIALI - ACCESSO AGLI ATTI DELLE PROCEDURE CONTRATTUALI (Ambito di applicazione)
Per il T.A.R. la disciplina delle limitazioni dell'accesso agli atti delle procedure contrattuali di cui agli artt. 35 e 36 del Codice dei contratti (D.Lgs. 36/2023) si applica anche alle procedure concorsuali di concessione di finanziamenti pubblici [vedi Scheda ACCESSO AGLI ATTI DELLE PROCEDURE CONTRATTUALI].
T.A.R. Emilia Romagna Parma - Sentenza n. 38 del 22/02/2024
TUTELA GIUDIZIALE DAVANTI AL G.A. (Silenzio sull'istanza di accesso civico)
Il silenzio su un'istanza di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, D.Lgs. 33/2013 è un silenzio-inadempimento che può essere contestato con il ricorso ex art. 117 c.p.a.. In caso di ricorso proposto ex art. 116 c.p.a., esso può essere convertito ai sensi dell'art. 32, comma 2, c.p.a.. Se accolto, il G.A. deve limitarsi ad ordinare alla P.A. di provvedere sull'istanza, senza potere accertare la fondatezza della pretesa ostensiva, atteso che in capo alla stessa residua il potere di verificare la compatibilità dell'accesso con le limitazioni previste dall'art. 5-bis D.Lgs. 33/2013 [vedi Scheda TUTELA GIUDIZIALE DAVANTI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO].
Consiglio di Stato sez. V - Sentenza n. 1679 del 20/02/2024
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (Limitazioni relative a tutela di interessi pubblici)
La V Sezione del Consiglio di Stato ribadisce che è legittimo il diniego dell’istanza di accesso civico generalizzato alla documentazione ed alle informazioni inerenti le operazioni di ricerca e salvataggio in mare di imbarcazioni di migranti (c.d. operazioni SAR), con specifico riferimento alle richieste di soccorso pervenute in un determinato giorno al competente centro di coordinamento del soccorso in mare, in considerazione del fatto che l’ostensione, consentendo a chiunque di conoscere il modus operandi dell’attività militare di contrasto dei trafficanti di esseri umani, ne pregiudicherebbe il risultato, oltre che comportare un pregiudizio concreto alle relazioni internazionali con i Paesi con i quali l’Italia ha stipulato accordi in materia ai sensi dell'art. 5-bis, comma 1, D.Lgs. 33/2013 (conferma T.A.R. Roma 2023/5607) [vedi Scheda Limitazioni relative a tutela di interessi pubblici (art. 5-bis comma 1 D.Lgs. 33/2013)].
Consiglio di Stato sez. V - Ordinanza n. 1701 del 20/02/2024
ACCESSO AGLI ATTI DELLE PROCEDURE CONTRATTUALI (Titolarità attiva di chi ha partecipato alla procedura contrattuale)
L’impresa esclusa da una gara di appalto di lavori autostradali, che ha impugnato la sua esclusione con ricorso ancora sub judice, ha diritto ex art. 116, comma 2, c.p.a. di accedere agli atti afferenti alla esecuzione del contratto (documenti predisposti dal RUP e dalla DL), al fine di verificare il rispetto degli obblighi assunti dall’aggiudicatario in sede di gara di non avvalersi di subappaltatori e di impiegare le macchine operatrici indicate nell’offerta (conferma T.A.R. Venezia 2024/19) [vedi Scheda Titolarità attiva di chi ha partecipato alla procedura contrattuale].
T.A.R. Lazio Roma - Sentenza n. 3319 del 19/02/2024
LIMITAZIONI (L. 241/90) (Diritto d'autore)
Il partecipante ad una prova selettiva indetta dalla Guardia di Finanza ha diritto di accedere alla documentazione relativa ai test intellettivi attitudinali anche se questi costituiscono opere dell’ingegno protette dal diritto d’autore e l’Amministrazione intenda riutilizzare detta documentazione in successive procedure concorsuali, atteso che le norme in materia di diritto di autore e di proprietà intellettuale non precludono la riproduzione, ma solo lo sfruttamento economico dell’atto riprodotto e, non essendo l’accesso lesivo di tale diritto, l’ostensione va consentita nelle forme richieste dall’interessato (estrazione di copia); ciò a condizione che delle informazioni ottenute venga fatto un uso appropriato, ossia esclusivamente in maniera funzionale all’interesse fatto valere con l’istanza di accesso, in quanto ciò costituisce non solo la funzione per cui è consentito l’accesso stesso, ma anche il limite di utilizzo dei dati appresi [vedi Scheda Diritto d'autore sulle opere dell'ingegno].
T.A.R. Campania Napoli - Sentenza n. 1171 del 19/02/2024
OGGETTO (L. 241/90) - LIMITAZIONI (L. 241/90) (Diritto alla riservatezza)
E' accoglibile l’istanza di accesso ex L. 241/90 volta a conoscere l’identità dei soggetti che hanno risposto ad una richiesta di intervento al 118, atteso che tale richiesta costituisce solo in apparenza una richiesta di informazioni, visto che esse sono certamente contenute in atti amministrativi compiutamente formati (es. turni di servizio degli operatori del 118) [vedi Scheda OGGETTO (L. 241/90)].
Nè l'accesso può essere precluso dal diritto alla riservetzza degli operatori del 118, atteso che << .. l’Amministrazione, nei rapporti con l’utenza, “parla” inevitabilmente attraverso soggetti individuati e individuabili di cui non è consentito nascondere l’identità in palese violazione del principio apicale di trasparenza. >> [vedi Scheda Dati personali semplici].
T.A.R. Lazio Roma - Sentenza n. 3158 del 16/02/2024
OGGETTO (L. 241/90)
La madre di minori ha diritto ex art. 24, comma 7, L. 241/90 di accedere alla “cartella sociale” degli stessi tenuta dall’Ufficio Assistenti sociali del Comune al fine di difendersi nel giudizio davanti al Tribunale dei Minorenni riguardante la sospensione della responsabilità genitoriale [vedi Scheda Atti afferenti alla funzione giurisdizionale].
T.A.R. Piemonte Torino - Sentenza n. 154 del 15/02/2024
SOGGETTI ATTIVI (L. 241/90) (Accesso della controparte contrattuale)
L’appaltatore, in quanto parte del contratto stipulato con la stazione appaltante, ha diritto di accedere agli atti propedeutici alla redazione del progetto esecutivo appaltato, avendo un interesse qualificato meritevole di tutela ex art. 22 L. 241/90 e, se intende difendere i propri diritti nascenti dal contratto, ex art. 24, comma 7, L. 241/90 [vedi Scheda Accesso della controparte contrattuale della P.A.].
T.A.R. Puglia Bari - Sentenza n. 189 del 15/02/2024
SOGGETTI ATTIVI (L. 241/90) (Vicinitas territoriale)
Una società titolare di una stazione di rifornimento carburante per imbarcazioni nel porto canale ha diritto ex L. 241/90 di accedere agli atti che autorizzano l’esercizio di un’attività di rimessaggio per imbarcazioni posta sulla medesima sponda di quello stesso porto, anche considerato che le modalità di gestione di quest’ultima attività possono incidere sull’accesso al servizio di rifornimento da parte della sua clientela [vedi Scheda Tesi della strumentalità in senso ampio].
T.A.R. Campania Napoli - Sentenza n. 1067 del 14/02/2024
PROCEDIMENTO (L. 241/90) - Soggetto a cui va rivolta l'istanza di accesso -
E' illegittimo il diniego di un'istanza di accesso documentale ex L. 241/90 motivato con il fatto che l'Ufficio ricevente non è competente a deciderla, atteso che detto Ufficio ha l'obbligo di trasmetterla a quello competente [vedi Scheda Soggetto a cui va rivolta l'istanza di accesso].
La modulistica predisposta dalla P.A. costituisce un mero ausilio al privato per la compilazione delle istanze, il cui mancato utilizzo non autorizza l'Amministrazione a soprassedere dalla domanda di accesso [vedi Scheda Fase di iniziativa].